Art. 5.
(Direttive per la realizzazione delle opere).

      1. I trafori alpini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), devono comunque essere realizzati secondo le seguenti direttive di massima:

          a) la localizzazione dei trafori deve tenere conto della valutazione degli effettivi costi-benefìci delle opere;

          b) la progettazione e la realizzazione delle opere devono tenere conto dei più moderni criteri di sicurezza e le opere stesse devono essere adeguatamente dimensionate secondo quanto stabilito dalla normativa europea per le strade di interesse internazionale, tenendo conto delle previsioni dei flussi di traffico.